Il garante: chi è e a cosa serve quando richiediamo un mutuo
Quando si entra in banca per richiedere un mutuo ci sono alcuni
requisiti indispensabili che bisogna soddisfare: essere maggiorenni, avere la
cittadinanza italiana o la residenza nel BelPaese e, soprattutto, possedere un
reddito adeguato all’entità del prestito richiesto. È, infatti, la capacità di
rimborso a fare la differenza in questa procedura.
Tanto che per verificarla, l’istituto di credito – oltre a consultare
il Sic (il Sistema di informazioni creditizie che monitora la
regolarità dei prestiti richiesti) – passa allo scanner il contratto di lavoro,
la dichiarazione dei redditi e la documentazione fiscale, così da accertare che
l’importo complessivo delle rate del mutuo versate in un anno non superi un
terzo del reddito totale. Ma allo stesso modo il finanziamento potrà anche
essere negato, qualora il reddito fosse insufficiente.
E in questo caso, detto che gli allarmismi non aiutano affatto, una valida
soluzione da prendere in considerazione è il ricorso ad un garante. La fideiussione (questo
è il termine giuridico) rappresenta, infatti, una delle garanzie più
diffuse nel caso in cui la banca non si sentisse totalmente tutelata
nel rimborso. Il garante riesce così a trasformare una domanda di mutuo
dall’esito incerto in una pratica accettata, dal momento che si obbliga a
sostituirsi al debitore principale in caso di difficoltà del rimborso.
Ovvio che un garante non vale l’altro. Condicio sine qua non è che il
fideiussore sia in grado di pagare autonomamente la rata del mutuo che
garantisce, fornendo alla banca un reddito tale da coprire le proprie entrate
personali, le spese per il mantenimento della famiglia e quelle del rimborso di
eventuali debiti. Per ragioni puramente statistiche è considerata utile la
fideiussione prestata da soggetti che non supereranno i 75 anni alla fine dell’ammortamento. Appena accettabile quella di chi
rientrerà negli 80 anni.
Molto graditi risultano i dipendenti e i liberi professionisti. Meno apprezzati i
lavoratori autonomi e chi avesse già prestato la propria garanzia ad altri.
Questo è facilmente spiegabile: nel caso in cui il debitore non riuscisse a
pagare le rate, la banca si rifarà sul garante richiedendo in tempi
strettissimi il pagamento delle rate. Quindi, se ad esempio, un genitore ha già
prestato la propria fideiussione per il mutuo di un figlio, difficilmente potrà
essere considerato ai fini di un secondo prestito per un altro figlio.
In proposito, va detto che la fideiussione deve essere valutata con molta
attenzione. Anche se si tratta, infatti, di una garanzia concessa talvolta con
una certa superficialità, il garante deve “obbligarsi personalmente verso il
creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui”, così come
sancisce l’articolo 1936 del Codice Civile.
Quindi, in caso di insolvenza, il credito potrà essere escusso forzosamente
tanto al debitore principale quanto al garante. Il che metterebbe in gioco il
patrimonio e le fonti reddituali di entrambi, oltre ovviamente all’immobile
ipotecato. Chi presta questo tipo di garanzia farà dunque bene a destinarla
solo a quelle persone che aiuterebbe sempre in caso di difficoltà,
indipendentemente da un impegno scritto.
Alla fideiussione viene comunque fissato un limite di importo, superato il
quale il garante non sarà più tenuto a compensare l’insolvenza del debitore.
Inoltre la garanzia cessa spontaneamente con l’estinzione del debito.
Giuridicamente è, altresì, consentita al fideiussore l’azione di regresso nei
confronti del debitore principale. Si tratta, cioè, della facoltà di agire
contro di lui per riottenere quanto si è pagato per suo conto.
Meglio anche ricordare che è molto difficile ottenere un’interruzione della
garanzia prestata. Nei contratti che mutuatario e fideiussore firmano, infatti,
sono quasi sempre presenti delle clausole che limitano questa possibilità.
Altrimenti la banca potrebbe pretendere il pagamento immediato dell’importo
restante. Una possibile soluzione nel caso di ritiro della fideiussione
potrebbe essere quella di trovare un nuovo garante che si sostituisca a quello
uscente.
Infine, gli adempimenti fiscali che - meglio non scordarlo - per i
fideiussori non ci sono. I garanti, infatti,non possono
portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo poiché la condizione
indispensabile per l’agevolazione è quella di essere contemporaneamente
intestatario del contratto e proprietario dell’immobile. Requisiti che
mancano entrambi al garante.
L’azione di regresso ex art. 1299 c.c.
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L’art. 1292 c.c. – riguardo alle obbligazioni solidali passive – dispone
che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per
la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli
altri.
Il significato della regola sopra enunciata si può meglio comprendere facendo
riferimento alla massima di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass.
civ. 02/07/2004, n. 12174), che, qui appresso, si riporta: “In tema di
obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale
che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima prestazione in modo che
l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), l'avvenuto
pagamento determina l'estinzione "ipso iure" del debito anche nei
confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo,
rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità - atteso che l'eccezione
di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto
ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta
in tal senso - opera anche nei confronti di altro coobbligato che non si sia
avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l'estensione
ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito dall'altro coobbligato”.
In estrema sintesi, si può dire che nelle obbligazioni solidali passive la
regola fondamentale è che tutti i debitori sono tenuti ad una medesima
prestazione in modo che l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati.
Il debitore che ha pagato l’intero debito cosa può fare nei confronti degli
altri debitori solidali che non hanno pagato?
Ai sensi dell’art. 1299, comma 1, c.c. il debitore in solido che ha pagato
l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di
essi.
Trattasi della cosiddetta azione di regresso, in ordine alla quale, si
possono trarre importanti indicazioni dalla giurisprudenza.
Dalla giurisprudenza si evince, infatti, che siffatta azione di regresso può
essere esercitata dal coobbligato solidale, il quale abbia effettuato un
pagamento valido ed efficace, che, da un lato giustifichi la richiesta di
rivalsa della somma eccedente l’ammontare della propria quota e, dall’altro,
assicuri ai condebitori escussi l’estinzione dell’obbligazione nei loro
confronti (Cass. civ. 27 giugno 1975, n. 2540).
Dalla giurisprudenza si evince, altresì, un’importante indicazione in ordine
alla natura dell’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c..
L’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c., stando alla giurisprudenza
in materia, è una vera e propria azione di surrogazione, mediante la quale il
debitore che ha effettuato il pagamento subentra nei diritti del creditore
soddisfatto nelle stesse condizioni di questo (Cass. civ. 18 marzo 1982, n.
1762).
AVVOCATOINPRIMAFILA presta assistenza legale a quanti, avendo pagato l’intero
debito, nell’ambito di obbligazioni solidali, intendano esercitare l’azione
di regresso prevista dall’art. 1299 c.c., nei confronti degli altri debitori
solidali, che non hanno pagato e che non hanno ancora “rimborsato”
spontaneamente al coobbligato in solido adempiente, l’importo della quota del
debito a loro carico.
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News Inserita da: Avvocato
Saverio Lauretta
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Inserita il: 16.07.2014
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News Letta: 4234 volte
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Diritto di regresso nelle
obbligazioni solidali
di Daniele Minussi 06/07/2010
Elenco dei capitoli
L'art. 1299 cod.civ. prevede il diritto
di regresso, che consiste in uno strumento funzionale al ripristino
dell'equilibrio dei rapporti interni tra condebitori in solido nota1.
La norma prescrive infatti che colui che ha pagato l'intero debito può
ripetere dai condebitori soltanto la parte propria di ciascuno di essi nota2.
Qualora uno di questi sia insolvente, la perdita viene ripartita per contributo
tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa
norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo
interesse l'obbligazione era stata assunta.
Il fondamento del diritto di regresso viene rinvenuto nella regola di cui
all'art.1298 cod.civ.. Qualora infatti
l'obbligazione fosse stata contratta per un interesse comune e vigesse dunque
il principio in forza del quale l'obbligazione in solido si divide nei rapporti
interni, è evidente che quello tra i debitori che avesse pagato al creditore
l'intero vanterebbe il diritto di ricevere dai condebitori la quota di
ciascuno. E' altresì chiaro che, pur presumendosi eguali le parti di ciascuno,
possono darsi divergenti risultanze, ai sensi del II comma dell'art. 1298 cod.civ.. In questa ipotesi in modo pari sarà anche la ripetizione
nei confronti di ciascun soggetto.
Si è anche spiegato il fenomeno del regresso in chiave di surrogazione del
debitore che ha pagato nei diritti del creditore (Cass. Civ. Sez.
I, 1762/82 ). E' tuttavia
da sottolineare che in tanto può prospettarsi una surrogazione, in quanto sia
stato pagato un debito facente capo al soggetto verso il quale opera il
regresso. Il presupposto della surrogazione è pertanto proprio la regola
enunziata, in forza della quale l'obbligazione solidale contratta
nell'interesse di tutti i condebitori fa capo a ciascuno in una misura pari,
salvo che risulti altrimenti (cioè, come detto, una differente ripartizione).
Rispetto a questa disciplina, è pertanto implicito che entro il gruppo dei
soggetti solidalmente legati tra loro non opera più la solidarietà che
connotava il rapporto esterno (Cass. Civ. Sez. I, 459/84 ). Questo
tuttavia non significa che l'obbligazione sia divisa fra i singoli membri
del gruppo in modo tale che ciascuno risponda solo per la propria quota; vuol
dire soltanto che al singolo non è possibile chiedere il pagamento per la parte
degli altri. Tuttavia, se un soggetto appartenente al gruppo solidale si
rivelasse insolvente, la perdita verrebbe ripartita pro quota fra
tutti i condebitori, compreso quello che agisce in via di regresso nota3 . Ciò importa che gli altri dovranno rifondergli non soltanto la
parte che toccherebbe secondo la regola del riparto interno, bensì anche una
quota corrispondente alla proporzionale ripartizione della parte già facente
capo all'insolvente.
Particolare attenzione merita il III comma dell'art. 1299 cod.civ., ai sensi del quale "la stessa norma (quella cioè in
base alla quale se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce
per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il
pagamento) si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo
interesse l' obbligazione era stata assunta".
Per comprendere questa disposizione si deve pensare non già al caso in cui vi
sia un solo obbligato principale nel cui esclusivo interesse l'obbligazione è
stata assunta ed un obbligato sussidiario, come si verifica per il garante
fidejussore. Nell'esempio della fideiussione è infatti evidente che il debitore
garantito che abbia adempiuto non ha alcun regresso nei confronti del proprio
garante. Inversamente, qualora il fidejussore abbia pagato perché il garantito
era insolvente, non tanto si giova del diritto di regresso ai sensi della
disposizione in esame, quanto subentra nella posizione già vantata dal
creditore soddisfatto, esercitandone il medesimo diritto in esito alla
surrogazione ex n.3 art. 1203 cod.civ..
E' giocoforza ipotizzare un'ulteriore eventualità: si pensi al caso in
cui, a fronte di un obbligato principale, vi sia una pluralità di
cofidejussori, ciascuno garante relativamente al medesimo debito. Che cosa
dire per il caso in cui uno di essi effettui il pagamento? A questo proposito
si può fare riferimento alla regola generale di cui all'art. 1298 cod.civ.. In difetto di predeterminazione di un criterio di riparto
si presumerà una quota eguale (Cass. Civ. Sez. III, 4594/90 ). Che cosa dire
dell'insolvenza di uno dei cofidejussori? All'ipotesi sembra potersi attagliare
il riferito III comma dell'art. 1299 cod.civ.
Tornando al caso del fideiussore che ha provveduto al pagamento nei confronti
del creditore, egli ha, come detto, il diritto di rivolgersi al debitore
garantito in quanto si surroga nella posizione che il creditore vanta nei
confronti del debitore originario, esercitando il medesimo diritto. La tendenza
della giurisprudenza è quella di porre sul medesimo piano le ipotesi del
regresso e quella della surrogazione (Cass. Civ. Sez. I, 1762/82 ) nota4.
Tale propensione può essere spiegata non solo in relazione al fatto che il
legislatore usa il termine regresso in un'accezione generica, comprendendovi
sia il caso del vero e proprio regresso che uno dei cofideiussori eserciti
contro gli altri "per la loro rispettiva porzione" (art. 1954 e 1299 cod.civ.), sia l'ipotesi in cui l'unico fideiussore che ha pagato si
rivolga al debitore principale (artt. 1949 , 1950 cod.civ.), ma anche in rapporto alla natura stessa della
surrogazione.
Se l'istituto della surrogazione viene concepito non tanto come motore di
effetti giuridici propri, quanto come volto a disciplinare l'effetto di
altri istituti (quali il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod.civ., per l'appunto l'adempimento del condebitore solidale) allora
il problema perde di rilevanza, sfumando in questione meramente terminologica.
Un'attenta dottrina ha tuttavia operato una distinzione tra regresso e
surrogazione. Mentre quest'ultima avrebbe luogo in quanto il soggetto
obbligato in via meramente accessoria subentra nel diritto del creditore
soddisfatto, il regresso procederebbe tra più coobbligati nell'ipotesi in cui
l'interesse di costoro fosse comune: la legge parla infatti di diritto
di ripetere (I comma art. 1299 cod.civ.) e non già di surrogarsi. Note
nota1
Il debitore è legittimato all'azione di regresso dal momento
dell'estinzione dell'obbligazione solidale (Giorgianni, Obbligazione solidale e
parziaria, in N.sso Dig. It., vol. XI, 1965, p. 683).
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nota2
Con questa disposizione cessa la regola della solidarietà (avente appunto
carattere eccezionale) e torna a vigere il diritto comune della parziarietà
(Mazzoni, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.377).
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nota3
Una tale disposizione non sarebbe possibile qualora si trattasse di
obbligazione parziaria: nei rapporti interni la solidarietà produce l'effetto
per cui l'insolvenza di un appartenente al gruppo solidale si ripercuote
direttamente sugli obblighi degli altri.
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nota4
Ciò significa che il debitore avrebbe la possibilità di agire sia ex
art. 1299 cod.civ., sia ex art. 1203 cod.civ.: le due azioni, pur essendo distinte, concorrono alla
realizzazione dell'interesse del debitore che ha effettuato il pagamento
(Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, p.427).
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Bibliografia
- BUSNELLI,
L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974
- GIORGIANNI,
Obbligazione solidale e parziaria, N.sso Dig. it., XI, 1965
- MAZZONI,
Costituzione in mora, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999