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Il garante: chi è e a cosa serve quando richiediamo un mutuo

Quando si entra in banca per richiedere un mutuo ci sono alcuni requisiti indispensabili che bisogna soddisfare: essere maggiorenni, avere la cittadinanza italiana o la residenza nel BelPaese e, soprattutto, possedere un reddito adeguato all’entità del prestito richiesto. È, infatti, la capacità di rimborso a fare la differenza in questa procedura.

Tanto che per verificarla, l’istituto di credito – oltre a consultare il Sic (il Sistema di informazioni creditizie che monitora la regolarità dei prestiti richiesti) – passa allo scanner il contratto di lavoro, la dichiarazione dei redditi e la documentazione fiscale, così da accertare che l’importo complessivo delle rate del mutuo versate in un anno non superi un terzo del reddito totale. Ma allo stesso modo il finanziamento potrà anche essere negato, qualora il reddito fosse insufficiente.

E in questo caso, detto che gli allarmismi non aiutano affatto, una valida soluzione da prendere in considerazione è il ricorso ad un garante. La fideiussione (questo è il termine giuridico) rappresenta, infatti, una delle garanzie più diffuse nel caso in cui la banca non si sentisse totalmente tutelata nel rimborso. Il garante riesce così a trasformare una domanda di mutuo dall’esito incerto in una pratica accettata, dal momento che si obbliga a sostituirsi al debitore principale in caso di difficoltà del rimborso.

Ovvio che un garante non vale l’altro. Condicio sine qua non è che il fideiussore sia in grado di pagare autonomamente la rata del mutuo che garantisce, fornendo alla banca un reddito tale da coprire le proprie entrate personali, le spese per il mantenimento della famiglia e quelle del rimborso di eventuali debiti. Per ragioni puramente statistiche è considerata utile la fideiussione prestata da soggetti che non supereranno i 75 anni alla fine dell’ammortamento. Appena accettabile quella di chi rientrerà negli 80 anni.

Molto graditi risultano i dipendenti e i liberi professionisti. Meno apprezzati i lavoratori autonomi e chi avesse già prestato la propria garanzia ad altri. Questo è facilmente spiegabile: nel caso in cui il debitore non riuscisse a pagare le rate, la banca si rifarà sul garante richiedendo in tempi strettissimi il pagamento delle rate. Quindi, se ad esempio, un genitore ha già prestato la propria fideiussione per il mutuo di un figlio, difficilmente potrà essere considerato ai fini di un secondo prestito per un altro figlio.

In proposito, va detto che la fideiussione deve essere valutata con molta attenzione. Anche se si tratta, infatti, di una garanzia concessa talvolta con una certa superficialità, il garante deve “obbligarsi personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui”, così come sancisce l’articolo 1936 del Codice Civile.

Quindi, in caso di insolvenza, il credito potrà essere escusso forzosamente tanto al debitore principale quanto al garante. Il che metterebbe in gioco il patrimonio e le fonti reddituali di entrambi, oltre ovviamente all’immobile ipotecato. Chi presta questo tipo di garanzia farà dunque bene a destinarla solo a quelle persone che aiuterebbe sempre in caso di difficoltà, indipendentemente da un impegno scritto.

Alla fideiussione viene comunque fissato un limite di importo, superato il quale il garante non sarà più tenuto a compensare l’insolvenza del debitore. Inoltre la garanzia cessa spontaneamente con l’estinzione del debito. Giuridicamente è, altresì, consentita al fideiussore l’azione di regresso nei confronti del debitore principale. Si tratta, cioè, della facoltà di agire contro di lui per riottenere quanto si è pagato per suo conto.

Meglio anche ricordare che è molto difficile ottenere un’interruzione della garanzia prestata. Nei contratti che mutuatario e fideiussore firmano, infatti, sono quasi sempre presenti delle clausole che limitano questa possibilità. Altrimenti la banca potrebbe pretendere il pagamento immediato dell’importo restante. Una possibile soluzione nel caso di ritiro della fideiussione potrebbe essere quella di trovare un nuovo garante che si sostituisca a quello uscente.

Infine, gli adempimenti fiscali che - meglio non scordarlo - per i fideiussori non ci sono. I garanti, infatti,non possono portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo poiché la condizione indispensabile per l’agevolazione è quella di essere contemporaneamente intestatario del contratto e proprietario dell’immobile. Requisiti che mancano entrambi al garante.

 

L’azione di regresso ex art. 1299 c.c.

 

L’art. 1292 c.c. – riguardo alle obbligazioni solidali passive – dispone che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Il significato della regola sopra enunciata si può meglio comprendere facendo riferimento alla massima di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. 02/07/2004, n. 12174), che, qui appresso, si riporta: “In tema di obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima prestazione in modo che l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), l'avvenuto pagamento determina l'estinzione "ipso iure" del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità - atteso che l'eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso - opera anche nei confronti di altro coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l'estensione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito dall'altro coobbligato”.

In estrema sintesi, si può dire che nelle obbligazioni solidali passive la regola fondamentale è che tutti i debitori sono tenuti ad una medesima prestazione in modo che l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati.

Il debitore che ha pagato l’intero debito cosa può fare nei confronti degli altri debitori solidali che non hanno pagato?

Ai sensi dell’art. 1299, comma 1, c.c. il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Trattasi della cosiddetta azione di regresso, in ordine alla quale, si possono trarre importanti indicazioni dalla giurisprudenza.

Dalla giurisprudenza si evince, infatti, che siffatta azione di regresso può essere esercitata dal coobbligato solidale, il quale abbia effettuato un pagamento valido ed efficace, che, da un lato giustifichi la richiesta di rivalsa della somma eccedente l’ammontare della propria quota e, dall’altro, assicuri ai condebitori escussi l’estinzione dell’obbligazione nei loro confronti (Cass. civ. 27 giugno 1975, n. 2540).

Dalla giurisprudenza si evince, altresì, un’importante indicazione in ordine alla natura dell’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c..

L’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c., stando alla giurisprudenza in materia, è una vera e propria azione di surrogazione, mediante la quale il debitore che ha effettuato il pagamento subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di questo (Cass. civ. 18 marzo 1982, n. 1762).

AVVOCATOINPRIMAFILA presta assistenza legale a quanti, avendo pagato l’intero debito, nell’ambito di obbligazioni solidali, intendano esercitare l’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c., nei confronti degli altri debitori solidali, che non hanno pagato e che non hanno ancora “rimborsato” spontaneamente al coobbligato in solido adempiente, l’importo della quota del debito a loro carico.

 

 

 

News Inserita da: Avvocato Saverio Lauretta

Inserita il: 16.07.2014

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Diritto di regresso nelle obbligazioni solidali

 di Daniele Minussi  06/07/2010     

Elenco dei capitoli

L'art. 1299 cod.civ. prevede il diritto di regresso, che consiste in uno strumento funzionale al ripristino dell'equilibrio dei rapporti interni tra condebitori in solido nota1.
La norma prescrive infatti che colui che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte propria di ciascuno di essi 
nota2.
Qualora uno di questi sia insolvente, la perdita viene ripartita per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Il fondamento del diritto di regresso viene rinvenuto nella regola di cui all'art.1298 cod.civ.. Qualora infatti l'obbligazione fosse stata contratta per un interesse comune e vigesse dunque il principio in forza del quale l'obbligazione in solido si divide nei rapporti interni, è evidente che quello tra i debitori che avesse pagato al creditore l'intero vanterebbe il diritto di ricevere dai condebitori la quota di ciascuno. E' altresì chiaro che, pur presumendosi eguali le parti di ciascuno, possono darsi divergenti risultanze, ai sensi del II comma dell'art. 1298 cod.civ.. In questa ipotesi in modo pari sarà anche la ripetizione nei confronti di ciascun soggetto.
Si è anche spiegato il fenomeno del regresso in chiave di surrogazione del debitore che ha pagato nei diritti del creditore (Cass. Civ. Sez. I, 
1762/82 ). E' tuttavia da sottolineare che in tanto può prospettarsi una surrogazione, in quanto sia stato pagato un debito facente capo al soggetto verso il quale opera il regresso. Il presupposto della surrogazione è pertanto proprio la regola enunziata, in forza della quale l'obbligazione solidale contratta nell'interesse di tutti i condebitori fa capo a ciascuno in una misura pari, salvo che risulti altrimenti (cioè, come detto, una differente ripartizione).
Rispetto a questa disciplina, è pertanto implicito che entro il gruppo dei soggetti solidalmente legati tra loro non opera più la solidarietà che connotava il rapporto esterno (Cass. Civ. Sez. I, 
459/84 ). Questo tuttavia non significa che l'obbligazione sia divisa fra i singoli membri del gruppo in modo tale che ciascuno risponda solo per la propria quota; vuol dire soltanto che al singolo non è possibile chiedere il pagamento per la parte degli altri. Tuttavia, se un soggetto appartenente al gruppo solidale si rivelasse insolvente, la perdita verrebbe ripartita pro quota fra tutti i conde­bitori, compreso quello che agisce in via di regresso nota3 . Ciò importa che gli altri do­vranno rifondergli non soltanto la parte che toccherebbe secondo la regola del riparto interno, bensì anche una quota corrispondente alla proporzionale ripartizione della parte già facente capo all'insolvente. 
Particolare attenzione merita il III comma dell'art. 
1299 cod.civ., ai sensi del quale "la stessa norma (quella cioè in base alla quale se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento) si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l' obbligazione era stata assunta".
Per comprendere questa disposizione si deve pensare non già al caso in cui vi sia un solo obbligato principale nel cui esclusivo interesse l'obbligazione è stata assunta ed un obbligato sussidiario, come si verifica per il garante fidejussore. Nell'esempio della fideiussione è infatti evidente che il debitore garantito che abbia adempiuto non ha alcun regresso nei confronti del proprio garante. Inversamente, qualora il fidejussore abbia pagato perché il garantito era insolvente, non tanto si giova del diritto di regresso ai sensi della disposizione in esame, quanto subentra nella posizione già vantata dal creditore soddisfatto, esercitandone il medesimo diritto in esito alla surrogazione ex n.3 art. 
1203 cod.civ..
E' giocoforza ipotizzare un'ulteriore eventualità: si pensi al caso in cui, a fronte di un obbligato principale, vi sia una pluralità di cofidejussori, ciascuno garante relativamente al medesimo debito. Che cosa dire per il caso in cui uno di essi effettui il pagamento? A questo proposito si può fare riferimento alla regola generale di cui all'art. 
1298 cod.civ.. In difetto di predeterminazione di un criterio di riparto si presumerà una quota eguale (Cass. Civ. Sez. III, 4594/90 ). Che cosa dire dell'insolvenza di uno dei cofidejussori? All'ipotesi sembra potersi attagliare il riferito III comma dell'art. 1299 cod.civ.
Tornando al caso del fideiussore che ha provveduto al pagamento nei confronti del creditore, egli ha, come detto, il diritto di rivolgersi al debitore garantito in quanto si surroga nella posizione che il creditore vanta nei confronti del debitore originario, esercitando il medesimo diritto. La tendenza della giurisprudenza è quella di porre sul medesimo piano le ipotesi del regresso e quella della surrogazione (Cass. Civ. Sez. I, 
1762/82 ) nota4.
Tale propensione può essere spiegata non solo in relazione al fatto che il legislatore usa il termine regresso in un'accezione generica, comprendendovi sia il caso del vero e proprio regresso che uno dei cofideiussori eserciti contro gli altri "per la loro rispettiva porzione" (art. 
1954 e 1299 cod.civ.), sia l'ipotesi in cui l'unico fideiussore che ha pagato si rivolga al debitore principale (artt. 1949 , 1950 cod.civ.), ma anche in rapporto alla natura stessa della surrogazione.
Se l'istituto della surrogazione viene concepito non tanto come motore di effetti giuridici propri, quanto come volto a disciplinare l'effetto di altri istituti (quali il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 
1180 cod.civ., per l'appunto l'adempimento del condebitore solidale) allora il problema perde di rilevanza, sfumando in questione meramente terminologica.
Un'attenta dottrina ha tuttavia operato una distinzione tra regresso e surrogazione. Mentre quest'ultima avrebbe luogo in quanto il soggetto obbligato in via meramente accessoria subentra nel diritto del creditore soddisfatto, il regresso procederebbe tra più coobbligati nell'ipotesi in cui l'interesse di costoro fosse comune: la legge parla infatti di diritto di ripetere (I comma art. 
1299 cod.civ.) e non già di surrogarsiNote

nota1

Il debitore è legittimato all'azione di regresso dal momento dell'estinzione dell'obbligazione solidale (Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria, in N.sso Dig. It., vol. XI, 1965, p. 683).
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nota2

Con questa disposizione cessa la regola della solidarietà (avente appunto carattere eccezionale) e torna a vigere il diritto comune della parziarietà (Mazzoni, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.377).
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nota3

Una tale disposizione non sarebbe possibile qualora si trattasse di obbligazione parziaria: nei rapporti interni la solidarietà produce l'effetto per cui l'insolvenza di un appartenente al gruppo solidale si ripercuote direttamente sugli obblighi degli altri.
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nota4

Ciò significa che il debitore avrebbe la possibilità di agire sia ex art. 1299 cod.civ., sia ex art. 1203 cod.civ.: le due azioni, pur essendo distinte, concorrono alla realizzazione dell'interesse del debitore che ha effettuato il pagamento (Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, p.427).
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Bibliografia

  • BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974
  • GIORGIANNI, Obbligazione solidale e parziaria, N.sso Dig. it., XI, 1965
  • MAZZONI, Costituzione in mora, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

 

 















In costruzione

 
Marco CHIACCHIA  
CAPENA, ANNOZERO ( PROVINCIA DI ROMA)
creazione sito 28 novembre 2015

aggiornamento 30 nov 2015
aggiornamento 12 gennao 2017
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